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Tribunale di Bari, 28 aprile 2023, n. 1594

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti del contratto va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo e non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto ancorché collegato a quello principale.

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