L’estinzione del procedimento arbitrale amministrato, dichiarata dall’istituzione arbitrale per il mancato versamento da parte dei litiganti dell’acconto sugli onorari necessario alla costituzione dell’organo arbitrale, esclude la persistenza di un vincolo negoziale idoneo a fondare l’eccezione di improponibilità o di incompetenza opposta alla domanda proposta davanti al giudice ordinario, pur permanendo la validità ed efficacia delle pattuizioni compromissorie.
L’obbligazione di versare l’acconto sulle spese della procedura arbitrale ha carattere solidale, con la conseguenza che la parte che intenda impedire l’estinzione del procedimento è tenuta ad attivarsi per il versamento dell’intero ammontare dovuto, non essendo sufficiente la corresponsione della sola quota di propria spettanza.
