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Tribunale di Bari, 24 luglio 2026, n. 4440

L’instaurazione del procedimento dinanzi all’arbitro per le controversie finanziarie interrompe il decorso della prescrizione del diritto azionato nei confronti dell’intermediario.
Gli accertamenti compiuti dall’arbitro per le controversie finanziarie, ove non specificamente contestati nel successivo giudizio, possono essere posti a fondamento della decisione sul merito della pretesa risarcitoria.

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