L’esistenza di una clausola compromissoria non impedisce il ricorso al procedimento monitorio dinanzi al giudice ordinario. Il debitore può far valere l’eccezione di arbitrato nel giudizio di opposizione, con conseguente obbligo per il giudice di revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti agli arbitri.
L’eccezione di arbitrato costituisce un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio. L’eccezione tardivamente sollevata è inammissibile.
