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Tribunale di Bari, 22 giugno 2026, n. 3841

La presenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte; tuttavia, una volta proposta opposizione e ritualmente eccepita la competenza arbitrale, viene a cessare la competenza giudice ordinario, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e rimettere la controversia alla cognizione degli arbitri.
La clausola compromissoria per arbitrato rituale determina l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda; per converso, la clausola per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza bensì di merito e comporta soltanto l’improponibilità della domanda qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione, la quale ha natura tanziale e non processuale.
L’eccezione di arbitrato rituale, incidendo sulla competenza del giudice ordinario, deve essere proposta, a pena di decadenza, con il primo atto difensivo della parte convenuta; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione processuale delle parti è invertita, l’atto equivalente alla comparsa di risposta è l’atto di citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., con il quale l’opponente deve quindi eccepire la competenza arbitrale.
La revoca del dreto ingiuntivo opposto, conseguente alla declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, determina che la parte che ha introdotto il procedimento monitorio in relazione a una controversia devoluta alla cognizione arbitrale sia considerata sostanzialmente soccombente ai fini della regolamentazione delle spese di lite; il successivo comportamento processuale della parte opposta che aderisca all’eccezione non vale a modificare tale imputazione.

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