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Tribunale di Bari, 21 luglio 2026, n. 4372

La clausola compromissoria statutaria che deferisce ad arbitro le controversie insorgenti tra i soci, tra i soci e la società e tra i soci e gli amministratori o i liquidatori, salve quelle di spettanza esclusiva dell’autorità giudiziaria, contempla un arbitrato rituale, poiché il riferimento alle controversie decise dall’arbitro è concepito in contrapposizione a quelle riservate al giudice e l’arbitro decide in funzione sostitutiva di quella del giudice.
Il finanziamento del socio non costituisce un contratto di mutuo estraneo al rapporto societario, ma ha origine nella qualifica di socio dell’erogante al momento del versamento della somma ed è soggetto a una specifica disciplina di matrice societaria per la sua restituzione; la relativa controversia, implicando altresì la qualificazione giuridica del versamento, è pertanto devoluta agli arbitri in forza della clausola compromissoria statutaria.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto comprende anche le controversie riguardanti soggetti che al momento del giudizio non rivestono più la posizione di socio, frattanto venuta meno.
Restano situazioni afferenti alla vita sociale o associativa, ai fini dell’efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle intese in senso ampio, con riguardo non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti, sia pure non più o non ancora in corso, con l’ente, con gli organi di questo o con gli altri soci.
Devono ritenersi incluse nella clausola compromissoria statutaria tutte le controversie che si fondino su una causa petendi afferente a diritti derivanti dal rapporto sociale, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia ancora in essere o sia nel frattempo venuto meno, continuando la pretesa a trovare causa nell’ambito del sodalizio d’impresa.

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