Gli arbitri che abbiano reso la propria prestazione hanno diritto al compenso anche qualora il lodo venga successivamente dichiarato nullo a seguito di impugnazione.
L’azione di responsabilità nei confronti degli arbitri ai sensi dell’art. 813 ter cod. proc. civ. può essere proposta, ove sia stato pronunciato il lodo, soltanto dopo l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta. La mera pendenza del giudizio di impugnazione è irrilevante ai fini della riduzione o dell’elisione del compenso.
