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Tribunale di Bari, 19 agosto 2026, n. 4565

La proposizione della domanda nel procedimento arbitrale interrompe il corso della prescrizione del diritto azionato, che può essere successivamente fatto valere davanti al giudice ordinario.
L’istruttoria svolta nel procedimento arbitrale, le cui risultanze non siano specificamente contestate nel giudizio ordinario, è utilizzabile ai fini dell’accertamento della violazione degli obblighi contrattuali.

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