In presenza di clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra soci e società, il giudice adito in opposizione a decreto ingiuntivo deve dichiarare la propria incompetenza e revocare il decreto, non potendo il giudizio di opposizione essere ricompreso tra i procedimenti sommari o conservativi sottratti alla convenzione arbitrale.
La validità della clausola compromissoria ex art. 838 bis cod. proc. civ. sussiste quando l’organo decidente sia rimesso alla nomina da parte di soggetto terzo rispetto alla società e la materia oggetto di controversia sia disponibile.
