Il lodo irrituale reso all’esito della procedura arbitrale prevista in contratto e accettata dalle parti, con la nomina del terzo da parte del presidente del tribunale in caso di dissenso tra i designati, vincola definitivamente i soggetti che vi hanno partecipato, i quali non possono rimettere in discussione in sede giudiziale l’accertamento ivi compiuto né la titolarità e la destinazione del credito accertato.
La parte che ha partecipato alla procedura arbitrale irrituale e ne ha sottoscritto il verbale conclusivo non può contestare in giudizio elementi già esaminati e superati in quella sede.
