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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 22 gennaio 2026, n. 42

L’inefficacia per violazione dell’art. 1341, comma 2, c.c. della clausola compromissoria è predicabile esclusivamente in relazione alle condizioni generali di contratto e non si applica ad una scrittura privata redatta e concordata per la conclusione di un singolo affare, in relazione alla quale la clausola compromissoria conserva piena validità ed efficacia.

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