Il lodo arbitrale che contenga sia un capo costitutivo sia un capo ripristinatorio o condannatorio immediatamente conseguente è suscettibile di esecuzione ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ., una volta reso esecutivo con il procedimento di cui all’art. 825 cod. proc. civ.
L’integrazione e la correzione del lodo ai sensi dell’art. 826 cod. proc. civ. sono ammissibili qualora l’arbitro, nel rispetto del contraddittorio, chiarisca il contenuto del dispositivo precisando le statuizioni consequenziali all’annullamento pronunciato.
Quando l’arbitro nominato conduca la procedura arbitrale nelle forme dell’arbitrato rituale e le parti lo accettino, il lodo è soggetto al regime dell’arbitrato rituale, nonostante la clausola compromissoria statutaria prevedesse un arbitrato irrituale (arbitrato contrattuale).
