La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, che devolva agli arbitri le controversie tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non preclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo; tuttavia, ove il debitore ingiunto proponga opposizione eccependo l’esistenza di tale clausola, il giudice dell’opposizione deve dichiarare la nullità del decreto opposto e rimettere la controversia agli arbitri.
La declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, pronunciata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha il duplice contenuto di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che il provvedimento deve essere reso nella forma della sentenza e non dell’ordinanza, né trova applicazione la disposizione di cui all’art. 38, co. 2, cod. proc. civ. sull’adesione delle parti costituite all’indicazione del giudice competente.
