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Tribunale di Ascoli Piceno, 20 gennaio 2025, n. 29

Una clausola può considerarsi rientrante nel novero di quelle vessatorie e, perciò, inefficaci in assenza di specifica sottoscrizione, solo laddove il rapporto contrattuale in cui essa si inerisce risulti riconducibile all’una o all’altra delle due tipologie contrattuali in discorso, ovverosia qualora si tratti di un rapporto regolato da condizioni generali di contratto o di un contratto concluso mediante moduli o formulari; in caso contrario, come nell’ipotesi in esame, la clausola deve ritenersi frutto di apposita negoziazione.

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