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Tribunale di Ascoli Piceno, 16 ottobre 2025, n. 446

La clausola compromissoria che prevede la facoltà per le parti di proporre ricorso ad un collegio arbitrale, utilizzando l’ausiliare “possono”, configura un arbitrato facoltativo e non esclude la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, restando rimessa alla scelta delle parti l’opzione tra arbitrato e giurisdizione statale.
L’interpretazione della clausola compromissoria deve avvenire mediante lettura unitaria di tutti i periodi che la compongono, intendendosi il secondo periodo quale specificazione dell’ambito applicativo della clausola compromissoria facoltativa prevista nel primo periodo.

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