La clausola compromissoria che prevede la facoltà per le parti di proporre ricorso ad un collegio arbitrale, utilizzando l’ausiliare “possono”, configura un arbitrato facoltativo e non esclude la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, restando rimessa alla scelta delle parti l’opzione tra arbitrato e giurisdizione statale.
L’interpretazione della clausola compromissoria deve avvenire mediante lettura unitaria di tutti i periodi che la compongono, intendendosi il secondo periodo quale specificazione dell’ambito applicativo della clausola compromissoria facoltativa prevista nel primo periodo.
