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Tribunale di Ancona, 30 gennaio 2026, n. 214

L’eccezione di compromesso ha natura processuale e configura una questione di competenza che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.c., deve essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, in conformità all’art. 819-ter, comma 1, c.p.c.
La competenza arbitrale non è equiparabile alla competenza funzionale, fondandosi esclusivamente sulla volontà delle parti, le quali restano libere di scegliere se devolvere la controversia agli arbitri, anche mediante comportamenti processuali tacitamente convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale, attraverso l’instaurazione del giudizio ordinario e il mancato sollevamento dell’eccezione di arbitrato.
Ai sensi dell’art. 819-ter, comma 2, c.p.c., come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 223/2013, il giudizio può proseguire dinanzi al giudice competente mediante il meccanismo della translatio iudicii di cui all’art. 50 c.p.c., tanto nel caso in cui il giudice ordinario dichiari la propria incompetenza in favore degli arbitri, quanto nell’ipotesi inversa.
La norma di cui all’art. 38, comma 2, c.p.c., relativa all’adesione delle parti costituite all’indicazione del giudice competente per territorio, non si estende al caso in cui venga invocata la competenza degli arbitri, atteso che la competenza arbitrale non è rimessa all’intera disponibilità delle parti e conosce limiti quali la compromettibilità della controversia.
Nonostante l’adesione della parte convenuta all’eccezione di compromesso, il giudice deve verificare se si verta in un’ipotesi in cui le parti non hanno il potere di scegliere liberamente tra la definizione della causa dinanzi al giudice e dinanzi agli arbitri, quale la nullità della clausola compromissoria per violazione di norme imperative.
L’incompromettibilità della controversia costituisce l’unica ipotesi in cui l’incompetenza degli arbitri è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 817, comma 2, c.p.c.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove sia dichiarata la competenza arbitrale in virtù di una clausola compromissoria, la decisione deve essere adottata con sentenza che revochi il decreto ingiuntivo.
Ove il decreto ingiuntivo, a seguito dell’opposizione e dell’accoglimento dell’eccezione di compromesso, sia revocato senza che la revoca sia accompagnata da una decisione nel merito della domanda, la parte vittoriosa ai fini della ripartizione delle spese deve essere individuata nell’opponente, senza che l’adesione della controparte all’eccezione di compromesso rilevi.

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