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Tribunale di Ancona, 27 settembre 2022, n. 1075

La clausola compromissoria statutaria difforme rispetto al modello di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario, non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.

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