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Tribunale di Ancona, 27 luglio 2023, n. 969

Per escludersi la compromettibilità in arbitri dell’impugnativa delle deliberazioni assembleari, è necessario allegare l’illiceità delle stesse per violazione di norme inderogabili. Se ne deduce, dunque, che se è vero che le controversie societarie possono formare oggetto di compromesso, è altrettanto innegabile che la clausola compromissoria eventualmente trasfusa nell’atto costitutivo è destinata a rimanere inoperante per quelle controversie nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società.

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