Il potere di nomina dell’arbitro unico spettante al presidente del tribunale ha carattere sussidiario e può essere esercitato quando sia risultato infruttuoso il tentativo di attivare le procedure di designazione previste dalla clausola compromissoria con i soggetti in essa indicati.
La nomina presidenziale dell’arbitro è ammissibile anche in relazione a una clausola compromissoria per arbitrato libero, nei limiti dell’ambito applicativo della clausola invocata, ove la controversia dedotta rientri in tale ambito.
