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Corte di appello di Venezia, 9 ottobre 2025, n. 2945

L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, disciplinata dall’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., è ammessa unicamente se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, oltre che in caso di contrarietà all’ordine pubblico, inteso come insieme delle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento che esprimono valori essenziali, con esclusione delle mere norme imperative.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non costituisce giudizio di appello, avendo ad oggetto esclusivamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri e non il riesame delle questioni di merito, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile, salvo il caso in cui la motivazione del lodo sia completamente mancante o assolutamente carente.
Il giudizio di nullità del lodo arbitrale si presenta a critica vincolata ed è proponibile nei soli limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., vigendo la regola della specificità della formulazione dei motivi, coerente con la natura rescindente del giudizio e con la necessità di consentire al giudice e alla controparte di verificare la corrispondenza delle contestazioni con quelle formulabili alla stregua della normativa applicabile.

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