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Corte di Appello di Venezia, 7 giugno 2021, n. 1667

Non sussiste il motivo di ricusazione dell’arbitro di cui all’art. 815, n. 4, cod. proc. civ. (“se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori”) nel caso in cui l’arbitro abbia assistito, in procedimento estinto prima della sua nomina, un terzo in un procedimento contro il legale di una delle parti.

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