Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. non costituisce un giudizio di appello, bensì un giudizio a critica vincolata, nel quale l’impugnante può richiedere esclusivamente la dichiarazione di nullità del lodo per una delle cause tassativamente previste dalla legge, e non la riforma della decisione degli arbitri. Solo a seguito dell’accertamento della nullità si apre la fase rescissoria con possibilità per il giudice di conoscere il merito della vicenda.
L’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., postula l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato dagli arbitri e non può tradursi in una censura attinente all’apprezzamento delle prove o alla valutazione dei fatti di causa, la quale mirerebbe inammissibilmente a sollecitare una nuova valutazione del merito.
I patti parasociali, avendo natura contrattuale, producono effetti solo tra i soci stipulanti ai sensi dell’art. 1372 cod. civ. e non sono opponibili alla società che non abbia partecipato alla loro conclusione. Ne consegue che il contenuto di tali patti non può essere invocato nel giudizio di impugnazione del lodo per determinare la sussistenza o meno della giusta causa di revoca dell’amministratore.
La nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., presuppone un contrasto tra le statuizioni decisorie ovvero tra la motivazione e il dispositivo. La contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione può rilevare quale vizio del lodo soltanto qualora determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico-giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La violazione del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale deve essere esclusa quando, a seguito della produzione documentale successiva alla precisazione delle conclusioni, il collegio arbitrale abbia concesso alle parti un termine per dedurre in ordine alle nuove prove, garantendo così la pienezza del contraddittorio prima della pronuncia del lodo.
