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Corte di Appello di Venezia, 6 novembre 2023, n. 2150

Deve attribuirsi piena validità ed efficacia anche al lodo sottoscritto digitalmente, con firma qualificata, ad opera degli arbitri, essendo tale lodo immodificabile e inequivocabilmente riconducibile agli arbitri che lo hanno sottoscritto. Non sussistono infatti ostacoli alla redazione di un lodo che, al pari delle sentenze, sia redatto esclusivamente sotto forma di documento informatico e sia comunicato alle parti con modalità telematiche.

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