Deve attribuirsi piena validità ed efficacia anche al lodo sottoscritto digitalmente, con firma qualificata, ad opera degli arbitri, essendo tale lodo immodificabile e inequivocabilmente riconducibile agli arbitri che lo hanno sottoscritto. Non sussistono infatti ostacoli alla redazione di un lodo che, al pari delle sentenze, sia redatto esclusivamente sotto forma di documento informatico e sia comunicato alle parti con modalità telematiche.