In tema di impugnazione del lodo arbitrale, per individuare il regime di impugnabilità applicabile occorre fare riferimento al momento in cui è stata approvata la clausola compromissoria, restando irrilevanti le successive modifiche statutarie che non abbiano inciso sulla clausola medesima. Ne consegue che, ove la clausola compromissoria sia stata approvata anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, trova applicazione la disciplina previgente, con possibilità di far valere anche la violazione delle regole di diritto.
L’azione volta ad accertare l’effettivo contenuto di una delibera assembleare e la conseguente consistenza delle partecipazioni sociali, senza richiedere alcuna modifica della delibera stessa, ha natura di mero accertamento e, come tale, è imprescrivibile. I soci che la propongono hanno interesse ad agire in quanto, all’esito dell’accertamento, possono esercitare i diritti sociali in conformità al contenuto effettivamente deliberato.
L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. non consente di far valere censure attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri né questioni che riguardano direttamente il merito della controversia. La denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto in iudicando deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, non essendo proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine, di motivazione o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie.
La nullità del lodo per contraddittorietà prevista dall’art. 829, n. 11, cod. proc. civ. richiede che il contrasto emerga tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, oppure si concretizzi in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa. Tale disposizione non consente di far valere eventuali vizi relativi alla motivazione per contraddittorietà, insufficienza o illogicità.
La liquidazione delle spese e del compenso degli arbitri, effettuata direttamente da questi ultimi nel lodo, ha natura di mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutte le parti del giudizio arbitrale. Ne consegue che la parte che non accetta tale proposta difetta di interesse ad impugnare il relativo capo del lodo, non essendo la statuizione vincolante in assenza di accettazione di tutti i contendenti.
