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Corte di appello di Venezia, 5 novembre 2025, n. 3121

La previsione di un termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale o arbitrale, la cui decorrenza sia ancorata a disposizioni normative nel frattempo abrogate, determina l’inoperatività del termine decadenziale stesso, non potendo procedersi alla sostituzione automatica dei riferimenti normativi originari con quelli della disciplina sopravvenuta, attesa la diversità della regolamentazione introdotta e l’impossibilità di individuare con certezza il momento corrispondente a quello previsto dalla normativa abrogata.

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