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Corte di Appello di Venezia, 5 maggio 2026, n. 1041

L’impugnazione del lodo arbitrale per nullità è a critica vincolata: l’impugnante è tenuto a indicare specificamente le ipotesi di nullità dedotte tra quelle tassativamente previste dall’art. 829 cod. proc. civ., non essendo sufficiente un generico richiamo agli artt. 827 e 829 cod. proc. civ. senza l’individuazione dei concreti vizi denunciati.
Ai fini della nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., il vizio richiede una inconciliabilità logica tra le parti del dispositivo, ovvero tra il dispositivo e la motivazione nei limiti in cui quest’ultima si risolva in una statuizione, non potendo invece essere invocato per contestare la persuasività o la correttezza del ragionamento seguito dagli arbitri nella valutazione dei fatti.
La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto costituisce un apprezzamento di merito riservato agli arbitri; tale valutazione non è sindacabile in sede di impugnazione del lodo per nullità, non configurandosi tra le ipotesi di nullità tassativamente previste dall’art. 829 cod. proc. civ.
In assenza di espressa previsione della clausola compromissoria che estenda l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, trova applicazione l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., sicché il lodo non è impugnabile per errores in iudicando e l’accertamento dei fatti compiuto dagli arbitri non è censurabile, salvo il caso in cui la motivazione risulti del tutto assente.

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