Per le convenzioni di arbitrato stipulate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge, ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. Il silenzio delle parti nella convenzione esclude l’impugnabilità del lodo per violazione delle norme di diritto sostanziale.
La mancata osservanza del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale, ai sensi dell’art. 816 bis, co. 1, cod. proc. civ., non è un vizio formale, bensì un vizio di attività, la cui sussistenza richiede l’accertamento della concreta menomazione del diritto di difesa, avuto riguardo alle modalità del confronto tra le parti e alle possibilità per le stesse di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali.
La nozione di ordine pubblico rilevante ai fini dell’impugnazione del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. è limitata all’ordine pubblico internazionale, esulando dalla stessa l’ordine pubblico interno e le norme imperative ad esso connesse.
Il principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale garantisce alle parti la possibilità di esporre i rispettivi assunti, esaminare le prove e le risultanze del processo, e presentare memorie e repliche fino alla chiusura della trattazione, senza tuttavia comportare la necessità dell’ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti, rientrando il giudizio sulla loro ammissibilità e rilevanza nella valutazione discrezionale dell’arbitro.
