Site icon Arbitrato in Italia

Corte di Appello di Venezia, 28 gennaio 2025, n. 136

Deve escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola. In particolare qualora un contratto sociale preveda la devoluzione a un collegio arbitrale di ogni controversia tra i soci, la stessa deve essere interpretata – in mancanza di espressa volontà contraria – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie inerenti al rapporto societario e relative pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale.

Exit mobile version