Deve escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola. In particolare qualora un contratto sociale preveda la devoluzione a un collegio arbitrale di ogni controversia tra i soci, la stessa deve essere interpretata – in mancanza di espressa volontà contraria – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie inerenti al rapporto societario e relative pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale.