Ai fini della configurabilità del vizio di cui al n. 9 dell’art. 829 cod. proc. civ. vengono in rilievo le sole violazioni del contraddittorio che si traducono nell’impedimento per una delle parti di svolgere le proprie difese in modo paritario rispetto all’altra, oppure di svolgere le proprie difese in modo pieno di fronte agli arbitri, anche nella fase istruttoria.