La proposizione della domanda di arbitrato impedisce la decadenza dal termine previsto dall’art. 2287 cod. civ. per l’opposizione alla delibera di esclusione del socio, e la successiva estinzione del procedimento arbitrale non fa venir meno tale effetto impeditivo qualora tutte le domande e difese siano state integralmente riproposte nel giudizio ordinario.
