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Corte di Appello di Venezia, 27 aprile 2026, n. 1007

La proposizione della domanda di arbitrato impedisce la decadenza dal termine previsto dall’art. 2287 cod. civ. per l’opposizione alla delibera di esclusione del socio, e la successiva estinzione del procedimento arbitrale non fa venir meno tale effetto impeditivo qualora tutte le domande e difese siano state integralmente riproposte nel giudizio ordinario.

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