Il cessionario di un credito nascente da un contratto contenente clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, in quanto la legitimatio ad causam delle parti di un procedimento arbitrale presuppone che le parti del giudizio siano le stesse che hanno stipulato il contratto e la clausola compromissoria.