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Corte di Appello di Venezia, 25 maggio 2026, n. 1206

Per il procedimento arbitrale attivato dopo la riforma del 2006, ma relativo a convenzione stipulata anteriormente, si applica, nel silenzio delle parti, la disciplina previgente che consente l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti abbiano autorizzato la decisione secondo equità o dichiarato il lodo non impugnabile. La censura che implichi un accertamento di fatto o un apprezzamento di merito non può integrare violazione delle regole di diritto deducibile con l’impugnazione del lodo. La denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto nel giudicare è ammissibile solo entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione, deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato, non essendo proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine o di motivazione o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie. Il sindacato del giudice dell’impugnazione sulla regolamentazione delle spese operata dagli arbitri è limitato al rispetto del principio per cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando rimessa al giudizio arbitrale la valutazione di opportunità della compensazione. Non è configurabile la contraddittorietà rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. quando sussista piena congruenza tra il dispositivo enunciato e le argomentazioni e statuizioni che lo precedono.

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