L’impugnazione del lodo arbitrale costituisce un’impugnazione a critica vincolata, nella quale la cognizione devoluta alla corte d’appello è limitata, in fase rescindente, alla verifica delle ipotesi di nullità dedotte dalle parti e previste dall’art. 829 cod. proc. civ., configurandosi come una sorta di giudizio di legittimità che non ha la consistenza di una revisio prioris instantiae né consente al giudice di sindacare nel merito la decisione assunta dagli arbitri sostituendola con la propria.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, con la conseguenza che, in difetto di tale previsione nella clausola compromissoria, l’ammissibile perimetro di deduzione dei vizi esclude necessariamente la violazione di regole di diritto attinenti al merito della controversia.
Nel giudizio arbitrale, la violazione del principio del contraddittorio rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. ricorre esclusivamente quando si traduce nell’impedimento per una delle parti di svolgere le proprie difese in modo paritario rispetto all’altra, oppure di svolgere le proprie difese in modo pieno di fronte agli arbitri in ogni fase del procedimento, e deve essere valutata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di un’effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, con la conseguenza che la nullità del lodo deve essere dichiarata solo ove, alla denuncia del vizio, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie di cui all’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde al vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Il difetto di motivazione del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione al requisito di cui all’art. 823 cod. proc. civ., è ravvisabile esclusivamente ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.
In sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, non può essere contestata la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri, così come il giudizio circa l’ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori non è incompatibile con il rispetto del principio del contraddittorio e non può essere censurato quale violazione di tale principio ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ.
Le statuizioni contenute nel lodo non definitivo relative a meri incidenti procedimentali, successivamente superati dal regolare svolgimento del procedimento arbitrale conclusosi con il lodo definitivo tra i legittimi contraddittori, non possono determinare la nullità del lodo definitivo qualora non abbiano comportato alcuna effettiva conseguenza sullo svolgimento del procedimento né si siano tradotte in concrete compromissioni del diritto di difesa.
