L’impugnazione del lodo per nullità ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. ha carattere di impugnazione limitata, essendo ammessa soltanto per determinati vizi in procedendo e, quanto all’inosservanza di regole di diritto, soltanto ove le parti abbiano esplicitamente previsto tale facoltà; la scelta di consentire l’impugnazione del lodo per errore di diritto esclusivamente nei casi in cui tale possibilità sia stata espressamente pattuita non lede il principio dell’autonomia privata e rafforza quello della certezza del diritto.
Gli effetti del giudicato penale di cui all’art. 652 cod. proc. pen. si estendono anche alla sede arbitrale, quantomeno quando si tratti di arbitrato rituale e secondo diritto, costituendo il giudizio arbitrale un procedimento sostitutivo della giurisdizione ordinaria che si conclude con un provvedimento cui l’ordinamento attribuisce gli effetti della sentenza ai sensi dell’art. 824 bis cod. proc. civ.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ. quando la decisione adottata dagli arbitri comporti una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione formulata dalla parte, dovendosi ritenere implicito il rigetto allorché la questione non espressamente trattata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
L’indicazione nel lodo della data delle sottoscrizioni degli arbitri non è prevista dalla legge a pena di nullità e la sua mancanza non rientra tra i motivi di impugnazione, non essendo richiamato dall’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. il requisito di cui all’art. 823, co. 2, n. 8, cod. proc. civ.
L’eventuale irregolarità della comunicazione del lodo non incide sulla validità di esso, già perfezionatosi con l’ultima sottoscrizione, potendo rilevare al più sul piano della conoscenza dell’atto o della decorrenza dei termini collegati alla sua ricezione, e non quale vizio genetico deducibile in sede di impugnazione ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ.
Il difetto di motivazione del lodo rilevante ai sensi degli artt. 823 e 829 cod. proc. civ. ricorre esclusivamente quando la motivazione sia del tutto mancante ovvero presenti una carenza così radicale da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, risolvendosi in una sostanziale inesistenza della motivazione; non sono invece sindacabili l’insufficienza, l’illogicità o l’asserita erroneità del percorso argomentativo seguito dagli arbitri, ove esso consenta comunque di ricostruire l’iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione.
È inammissibile il motivo di impugnazione del lodo che, deducendo la violazione delle disposizioni in materia di spese di lite, censuri in realtà la correttezza della decisione arbitrale al di fuori dei casi in cui è consentita l’impugnazione per violazione di norme di diritto.
