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Corte di Appello di Venezia, 20 aprile 2021, n. 1163

La presunzione di vessatorietà della clausola derogatoria della competenza del foro del consumatore, e dunque anche della clausola compromissoria, può essere superata solo dimostrando che la sua sottoscrizione ha costituito l’exitus di una consapevole trattativa al riguardo, e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza.

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