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Corte di appello di Venezia, 19 novembre 2025, n. 3228

In materia di arbitrato, ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ., le parti del procedimento arbitrale sono tenute solidalmente al pagamento delle spese e degli onorari degli arbitri nei confronti dell’organismo arbitrale, ferma restando la rivalsa tra di loro. Tuttavia, quando il lodo abbia posto le spese di funzionamento a carico definitivo della parte soccombente, la parte che abbia anticipato tali spese ha diritto alla rivalsa integrale nei confronti del soccombente, in quanto il lodo, producendo gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 824 bis cod. proc. civ., costituisce titolo idoneo a fondare il diritto al rimborso totale, indipendentemente dalla permanenza dell’obbligazione solidale verso l’organismo arbitrale.
Nell’arbitrato amministrato, l’accettazione preventiva del regolamento arbitrale contenuta nella clausola compromissoria statutaria vincola le parti alla determinazione delle spese di arbitrato effettuata dalla segreteria dell’organismo secondo le modalità regolamentari. In difetto di opposizione nei termini previsti dal regolamento medesimo, la quantificazione del compenso deve reputarsi accettata ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ.

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