La presunzione di vessatorietà delle clausole compromissorie contenute nei contratti sottoposti alla disciplina consumeristica può essere superata dal professionista dimostrando che l’introduzione di tali clausole è stata oggetto di una specifica trattativa con il consumatore.
La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie deve intendersi nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.