L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto ex art. 829 cod. proc. civ. non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri e che riguardano direttamente il merito della controversia, dovendo la denuncia di nullità essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postulare l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato, ma non essendo proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie.
