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Corte di appello di Venezia, 13 novembre 2025, n. 3175

La rinuncia alla clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, può validamente intervenire per accordo tra le parti, anche mediante comportamenti concludenti quali la proposizione della domanda giudiziale da parte di uno dei contraenti e la costituzione in giudizio dell’altro senza eccepire l’esistenza del patto compromissorio, configurandosi in tal modo un mutuo dissenso tacito rispetto alla clausola arbitrale originariamente pattuita.

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