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Corte di Appello di Trieste, 10 aprile 2026, n. 85

L’impugnazione parziale del lodo è ammissibile ai sensi dell’art. 830, co. 1, c.p.c. quando la parte del lodo impugnata sia scindibile dalle altre, dovendo tale scindibilità essere valutata in relazione alla autonomia delle statuizioni censurate rispetto al complessivo impianto decisorio.
L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, c.p.c. non equivale all’obbligo di motivazione richiesto per le sentenze dall’art. 132, n. 4, c.p.c., essendo sufficiente che il lodo consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico sottostante alla decisione.
La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., operata dagli arbitri, costituisce un giudizio di diritto fondato sull’equità integrativa e non configura una pronuncia secondo equità quale criterio di giudizio ai sensi dell’art. 822 c.p.c., sicché non integra il vizio di pronuncia al di fuori dei limiti della convenzione di arbitrato.

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