La sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo ai sensi dell’art. 830, ult. co., cod. proc. civ. richiede la delibazione sommaria sia del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza dell’impugnazione, sia del periculum in mora, ossia il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del lodo.
