La richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di riconoscimento ed esecutività del lodo arbitrale straniero deve essere rigettata quando la parte istante adduce come unico motivo l’impossibilità di esecuzione del precetto per effetto di sanzioni internazionali, ove la controparte indichi modalità alternative di pagamento lecite e pienamente eseguibili, venendo meno il presupposto del periculum in mora.
