Una pretesa erronea applicazione del principio di non contestazione non attiene al principio del contraddittorio, bensì all’onere della prova che non rientra tra i motivi elencati all’art. 829 cod. proc. civ. per i quali è consentita l’impugnazione del lodo per nullità.
Anche nelle pronunce di arbitrato secondo equità il lodo può essere impugnato solo per la mancata esposizione sommaria dei motivi, ossia per la carenza di motivazione o per una motivazione che non consenta di comprendere la ratio della decisione o l’iter logico seguito dagli arbitri.