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Corte di Appello di Torino, 6 ottobre 2022, n. 1046

Le invalidità del negozio sostanziale cui la convenzione accede non si estendono alla clausola compromissoria, la quale non costituisce un elemento accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui, appunto, accede, sicché ad essa non si estendono le eventuali cause di invalidità del negozio sostanziale e la clausola compromissoria rimane valida ed efficace.

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