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Corte di Appello di Torino, 4 febbraio 2025, n. 120

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell’ordine pubblico da parte dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione attenuata di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l’insieme delle norme imperative.

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