Il termine pattuito per la pronuncia del lodo irrituale non incide sul potere del soggetto designato dalla clausola compromissoria di nominare un nuovo arbitro in sostituzione, e la sede dell’arbitrato fissata dal primo arbitro non vincola le parti in caso di nomina di un nuovo arbitro.
Anche nell’arbitrato irrituale, la decisione secondo equità non preclude all’arbitro di richiamare e applicare norme di diritto quali parametri del ragionamento logico che conduce alla decisione.
Non sussiste violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 808-ter, co. 2, n. 5, cod. proc. civ., quando alle parti siano stati concessi termini per memorie e repliche e le istanze istruttorie siano state rigettate con provvedimento motivato.
