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Corte di Appello di Torino, 30 giugno 2026, n. 1285

Il termine pattuito per la pronuncia del lodo irrituale non incide sul potere del soggetto designato dalla clausola compromissoria di nominare un nuovo arbitro in sostituzione, e la sede dell’arbitrato fissata dal primo arbitro non vincola le parti in caso di nomina di un nuovo arbitro.
Anche nell’arbitrato irrituale, la decisione secondo equità non preclude all’arbitro di richiamare e applicare norme di diritto quali parametri del ragionamento logico che conduce alla decisione.
Non sussiste violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 808-ter, co. 2, n. 5, cod. proc. civ., quando alle parti siano stati concessi termini per memorie e repliche e le istanze istruttorie siano state rigettate con provvedimento motivato.

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