La pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato fuori dei limiti del compromesso (art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ.), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale. Attesa la ragione della nullità accertata, non è ammesso giudizio rescissorio.