L’art. 156-bis disp. att. cod. proc. civ., il quale stabilisce che il sequestro conservativo perde efficacia se, ove la causa di merito sia compromessa in arbitri, la domanda di exequatur non venga depositata nel termine di sessanta giorni dal momento della sua proponibilità, è da ritenere applicabile anche all’arbitrato irrituale, nel senso che, in questo caso, entro il termine di sessanta giorni deve essere proposta domanda giudiziale volta ad attribuire esecutività alle statuizioni del loro irrituale, domanda da promuovere con azione ordinaria di cognizione o nella forma del ricorso per ingiunzione.