L’ordine pubblico cui fa riferimento l’art. 829, co. 3 cod. proc. civ. coincide con le norme e i principi fondamentali dell’ordinamento.
Il requisito della contrarietà all’ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il decisum della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a un riesame nel merito.