La nullità del lodo per contraddittorietà è configurabile, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., quando le diverse componenti del dispositivo siano inconciliabili tra loro al punto da renderlo materialmente ineseguibile o sussista un contrasto tra la motivazione e il dispositivo che si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della pronuncia arbitrale.